L’orsa è salva, per il momento

Bologna, 15 aprile 2023

(avv. Antonello Tomanelli)

Per il momento. Perché il decreto n. 23/2023 del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, che ieri ha annullato il provvedimento con cui il presidente della provincia aveva ordinato l’abbattimento dell’orsa trentina chiamata JJ4, non va accolto con toni trionfalistici.

Generalmente, quando si ricorre al TAR contro un provvedimento della PA, si chiede che il collegio si pronunci sul fondamento del diritto in via cautelare e provvisoria, ossia alla prima udienza fissata per la discussione, che in genere si tiene entro 30-40 giorni dal deposito del ricorso. Se il collegio ravvisa il fondamento del diritto e l’urgenza, sospende il provvedimento impugnato. Questo per evitare che la sentenza, che eventualmente accogliesse il ricorso, diventi inutile perché ormai scritta troppo tardi.

Ma quando il diritto rischia di venire compromesso già in attesa della prima udienza, il ricorrente ha in mano l’arma dell’art. 56 del codice del processo amministrativo. Può chiedere al presidente del tribunale di emanare un decreto di sospensione del provvedimento impugnato senza nemmeno ascoltare la controparte (che nel nostro caso è la provincia di Trento); e soltanto sulla base delle argomentazioni e della documentazione prodotta dal ricorrente (la LAV).

Il presidente, se ritiene genericamente fondato il ricorso e urgentissimo provvedere, sospende il provvedimento impugnato, rinviando le parti all’udienza in cui la sospensione verrà discussa davanti al collegio.

Ebbene, questo è lo strumento utilizzato con successo dalla LAV per bloccare l’uccisione di JJ4, pochi giorni dopo l’ordinanza provinciale di abbattimento. Ma come il presidente del tribunale di Trento abbia motivato la decisione, va interpretato in modo tutt’altro che vittorioso.

Ha motivato premettendo che comunque sull’ordine di abbattimento di JJ4 «appaiono allo stato sussistere tutti i presupposti per la sua legittima emanazione». L’unico problema è che nell’ordinanza di abbattimento ci sarebbe scritto che l’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), che in casi del genere dovrebbe esprimere un parere, lo avrebbe espresso genericamente, in senso positivo, durante la seduta del 7 aprile scorso del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Il tutto senza uno straccio di documentazione con almeno una firma.

Non a caso nel decreto, mentre si ordina alla provincia di Trento di depositare tutta la documentazione relativa a JJ4, all’ISPRA si chiede una relazione dettagliata. In sostanza, il suo parere ufficiale.

Insomma, pare che il presidente del Tribunale di Trento sia orientato ad attribuire al parere dell’ISPRA un’importanza decisiva. E nulla fa pensare che potrebbe essere diverso da quello riportato nel verbale della riunione del 7 aprile.

Oppure, ci sarebbe un’altra ipotesi, decisamente rosea. Dato che la provincia di Trento ha fatto un pasticcio, creando un provvedimento che non sta in piedi, per il momento non posso fare altro che sospenderlo. Poi, anche se ci sarà il parere positivo dell’ISPRA sull’abbattimento, sarà comunque postumo: nel momento in cui è stata emanato l’ordine di abbattimento, quel parere non c’era. Ordine, quindi, illegittimo. Questo potrebbe aver pensato il presidente.

In ogni caso, il prossimo 11 maggio della questione si occuperà il collegio, che potrà sospendere fino a sentenza l’ordine di abbattimento, oppure convalidarlo.

In due parole, JJ4 rischia. Il presidente della Provincia Maurizio Fugatti ha annunciato uno studio per arrivare all’abbattimento di 70 esemplari, invitando nel contempo enti interessati a farsi avanti per un eventuale trasporto degli orsi in location idonee.

«Gratis», ha specificato. Nel senso che la sua provincia non sgancerebbe un centesimo di Euro per i costosissimi trasferimenti.

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