La pubblicazione raccapricciante di Giorgia Meloni

Bologna, 22 agosto 2022

(avv. Antonello Tomanelli)

Uno scoop in piena campagna elettorale quello di Giorgia Meloni, che sul suo profilo facebook ha pubblicato un video la cui presentazione e il cui sonoro rimandano inequivocabilmente alla violenza sessuale subìta a Piacenza da una donna ucraina.

Un comportamento a dir poco incauto quello della leader di Fratelli D’Italia, la cui pagina conta 2,3 milioni di follower, gran parte dei quali avrà sicuramente visto quel video.

Incauto soprattutto se si legge quanto dispone l’art. 528 del codice penale: «Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente, fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti osceni di qualsiasi specie, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000».

La fattispecie è sempre stata considerata un reato. Ma il Decreto Legislativo 15 gennaio 2016 n. 8 l’ha depenalizzata, prevedendo una sanzione amministrativa, ma dall’entità piuttosto salata.

Forse per la futura premier il turpe gioco varrà la candela, ma non si può negare che in questo caso assistiamo ad una vera e propria offerta di voyerismo. Forse un giudice potrebbe obiettare che quel sonoro non è riconducibile al concetto di oscenità. Chissà.

Anche l’art. 15 della Legge 8 febbraio 1948 n. 47 (Legge sulla stampa) non vede di buon occhio che milioni di persone possano guardare un simile video: «Le disposizioni dell’art. 528 del Codice penale si applicano anche nel caso di stampati i quali descrivano o illustrino, con particolari impressionanti o raccapriccianti, avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto immaginari, in modo da poter turbare il comune sentimento della morale o l’ordine familiare o da poter provocare il diffondersi di suicidi o delitti».

Ma il post della Meloni non può considerarsi «stampato», nel 1948 c’erano solo quelli. Quindi la relativa sanzione penale è inapplicabile alla Meloni, stante il divieto di analogia in malam partem nel diritto penale.

Può darsi, quindi, che nel comportamento della Meloni non vi sia nulla di illecito. Ma se non rientra in quelle norme penali, quanto meno le tange maledettamente. Tanto basta per ritenere quel post moralmente censurabilissimo.

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